Art. 2.
(Istituzione e disciplina della città

metropolitana di Roma).

      1. È istituita la città metropolitana di Roma, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
      2. La città metropolitana di Roma prende il posto e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia di Roma.
      3. Alla città metropolitana di Roma si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      4. Ai municipi costituiti nel territorio del comune di Roma si applica la disciplina

 

Pag. 6

stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      5. Ai comuni costituiti nel territorio della provincia di Roma si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      6. La città metropolitana di Roma nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.